IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sull'impugnazione ex art. 310
 del c.p.p. proposta il 27 luglio 1993 nell'interesse di Dua Bruno  ed
 avente  ad oggetto il provvedimento emesso ex art. 301 del c.p.p. dal
 g.i.p. presso il Tribunale di Tortona in data 23 luglio 1993, con  il
 quale  e' stata disposta la rinnovazione della misura cautelare degli
 arresti domiciliari precedentemente applicata al predetto.
    1) Posizione della questione.
    Con provvedimento in data 25  maggio  1993  il  g.i.p.  presso  il
 Tribunale  di  Tortona applicava a Dua Bruno la misura della custodia
 cautelare in carcere per mesi due, ritenendo sussistente (in aggiunga
 alle altre condizioni di legge) l'esigenza ex art. 274, lett. a), del
 c.p.p.
    Con successiva ordinanza del  3  giugno  1993  l'anzidetta  misura
 veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari.
    Con  provvedimento  depositato il 23 luglio 1993 lo stesso g.i.p.,
 in accoglimento della  relativa  richiesta  del  p.m.  ex  art.  301,
 secondo comma, del c.p.p., ordinava la rinnovazione di codesta misura
 (degli arresti domiciliari) per l'ulteriore periodo di 45 giorni.
    Avverso  tale  ordinanza  di rinnovazione proposto appello ex art.
 310 del c.p.p. innanzi a  questo  tribunale  il  difensore  del  Dua,
 deducendo diversi motivi di gravame.
    Seguendo   l'ordine   logico,   il   collegio  dovrebbe  esaminare
 preliminarmente  il  primo   motivo   d'impugnazione,   concretantesi
 nell'eccezione di nullita' dell'ordinanzna de qua per avere il g.i.p.
 provveduto  sulla richiesta del p.m. senza sentire il difensore della
 persona sottoposta alle indagini.
    Tuttavia,  poiche'  l'obbligo  della  preventiva  audizione  della
 difesa e' estraneo al "diritto vivente", essendo ignorato tanto dalla
 lettera  dell'art.  301,  secondo  comma, del c.p.p. quanto dalla sua
 interpretazione affermatasi presso la  suprema  Corte  (v.  Cass.  24
 ottobre  1991,  Natalini, in Cass. pen., 1992, 345; 21 novembre 1991,
 Barenghi; 4 marzo  1992,  Bilardo),  il  tribunale  ritiene  doveroso
 sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della
 cennata  disposizione  codicistica  nella  parte  in  cui non prevede
 l'obbligo suddetto, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  e  24,
 secondo comma, della Costituzione.
    2) Rilevanza della questione.
    La rilevanza della quaestio legitimitatis sopra prospettata emerge
 con  tutta  evidenza  se  si  considera che alle sorti della relativa
 eccezione (di  incostituzionalita')  sono  legate  quelle  del  primo
 motivo  dell'impugnazione  in  parola  (teste'  sintetizzato):  che',
 invero, l'accoglimento di codesta eccezione (di  incostituzionalita')
 si  risolverebbe nella fondatezza dell'appello in arte qua, mentre il
 suo rigetto imporrebbe la reiezione di quel motivo di gravame.
    3) Non manifesta infondatezza della questione.
    "La mancata previsione del contraddittorio  tra  accusa  e  difesa
 sulla  richiesta  di  rinnovazione delle misure disposte per esigenze
 probatorie (a differenza, per esempio, in quanto stabilito  dall'art.
 305 del c.p.p. in tema di proroga dei termini di custodia cautelare e
 dall'art.  406,  terzo  comma,  del  c.p.p.  in  relazione  ai limiti
 temporali delle indagini preliminari), pone l'art. 301 del c.p.p.  in
 un  rapporto  di  contraddizione  con gli artt. 3, primo comma, e 24,
 secondo  comma,   della   Costituzione.   Infatti,   la   conseguente
 differenziazione  delle  chances processuali del p.m. (che, motivando
 la  propria,  richiesta  di  rinnovazione,   ha   l'opportunita'   di
 prospettare al giudice le argomentazioni a sostegno della medesima) e
 quelle  del  difensore  dell'imputato  (il  quale,  invece, non ha la
 possibilita' di "controdedurre" e di far valere innanzi  allo  stesso
 giudice   eventuali   ragioni  ostative  all'accoglimento  di  quella
 richiesa)  risulta   priva   di   una   ragionevole   giustificazione
 nell'ambito  di  un  sistema  precessuale  "governato"  dal principio
 generale della partecipazione paritaria dell'accusa  e  della  difesa
 (v.  art.  2,  direttiva 3, della delega legislativa per l'emanazione
 del nuovo c.p.p.), atteso in particolare che il provvedimento ex art.
 301 del c.p.p. non  puo'  annoverarsi  neppure  tra  i  c.d.  atti  a
 sorpresa (adozione di misure coercitive, intercettazioni telefoniche,
 perquisizioni, ecc.) (cosi' Trib. Vercelli, ordinanza 16 maggio 1990,
 Bertinotti    (redatta    dallo   stesso   estensore   del   presente
 provvedimento), in Foro it. 1992, I, 654).
    Le superiori considerazioni non potrebbero essere infirmate:
       a) ne' obiettando che i diritti della difesa possono, comunque,
 essere  fatti  "valere  in  tutta  la  loro estensione esercitando il
 controllo sulla motivazione del provvedimento adottato dal giudice ..
 attraverso i mezzi  di  impugnazione  consentiti"  (siccome  postula,
 invece, Cass. 24 ottobre 1991, Natalini, cit.);
       b)  ne' osservando che secondo la giurisprudenza costituzionale
 la garanzia della difesa puo' subire quelle limitazioni necessarie  a
 contemplarla  ed  a coordinarla con altri valori costituzionali (cfr.
 per tutte, Corte costituzionale 29 ottobre 1987, n. 345, in Foro it.,
 1988, I, 3220).
    L'obiezione sub a), per vero puo'  essere  sterilizzata  rilevando
 che,  poiche'  la difesa e' garantita dall'art. 24 della Costituzione
 "in ogni stato e grado del procedimento", essa deve essere assicurata
 pure nella fase innanzi  al  giudice  competente  all'emanazione  del
 provvedimento,  allo  scopo  di  influire  sulla  formazione  del suo
 convincimento e di impedire  ex  ante  la  produzione  degli  effetti
 sfavorevoli del provvedimento stesso.
    Quella  sub  b),  a  sua  volta, puo' essere neutralizzata facendo
 notare che la preclusione difensiva ex art. 301 del c.p.p. non appare
 ne' ragionevole (poiche' - come teste' evidenziato - la  rinnovazione
 della  misura  non  integra un "atto a sorpresa" ne' strumentale alla
 realizzazione di  altri  valori  costituzionali  (altrimenti  non  si
 spiegherebbe  perche',  per  esempio,  la  medesima  preclusione  sia
 rimasta estranea alla disciplina dell'analogo istituto della  proroga
 della custodia cautelare ex art. 305 del c.p.p.).